CGV

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni di vendita e di fornitura della società H. Büsche GmbH & Co. KG (versione 06/2018)

Tutte le vendite sono effettuate, salvo diversi accordi scritti stipulati nel singolo caso, esclusivamente alle seguenti condizioni:

  • 1 Disposizioni generali – Ambito di applicazione

Le nostre condizioni di vendita si applicano in via esclusiva; non riconosciamo condizioni del committente contrastanti o divergenti rispetto alle nostre condizioni di vendita, salvo che ne abbiamo espressamente accettato per iscritto l’applicazione. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche qualora, pur conoscendo condizioni del committente contrastanti o divergenti, eseguiamo la fornitura senza riserve.

Tutti gli accordi presi tra noi e il committente ai fini dell’esecuzione del presente contratto sono riportati per iscritto nel presente contratto.

Le nostre condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 310 comma 1 BGB. Esse si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali con il committente.

  • 2 Offerta – Documentazione di offerta

La nostra offerta non è vincolante e resta soggetta a conferma fino alla nostra conferma d’ordine definitiva. Se l’ordine è qualificabile come offerta ai sensi del § 145 BGB, possiamo accettarlo entro 4 settimane.

Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su immagini, disegni, calcoli e altra documentazione. Ciò vale anche per i documenti scritti contrassegnati come riservati. Prima della loro trasmissione a terzi, il committente dovrà ottenere il nostro esplicito consenso scritto.

Viene fornita la misura ordinata (pari alla lunghezza del tubo) in cm. Per misure intermedie viene fatturata la misura immediatamente superiore secondo il listino prezzi. Tutte le indicazioni dimensionali sono valori approssimativi in millimetri. Vengono fornite esclusivamente unità di vendita complete (VE), come indicate nel registro “Accessori” del catalogo per ciascun articolo e ciascuna misura.

Preghiamo di evitare, per quanto possibile, ordini di piccolo importo con valore netto inferiore a € 250,00, in considerazione degli elevati costi di gestione. Gli ordini minimi che non sia possibile evitare verranno spediti con la successiva fornitura oppure addebitati con un supplemento per piccole quantità pari a € 15,00, nel caso in cui venga richiesta la spedizione immediata.

Ci riserviamo in qualsiasi momento scostamenti rispetto a illustrazioni, descrizioni e misure, modifiche tecniche, ulteriori sviluppi, miglioramenti, nonché la correzione di errori di stampa e inesattezze.

  • 3 Prezzi e condizioni di pagamento

Salvo diversa indicazione risultante dalla conferma d’ordine, i nostri prezzi si intendono “franco fabbrica”, imballaggio escluso; quest’ultimo sarà fatturato separatamente. Ci riserviamo il diritto di modificare adeguatamente i nostri prezzi qualora, dopo la conclusione del contratto, intervengano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare a seguito di accordi tariffari o variazioni dei prezzi dei materiali. Su richiesta del committente ne daremo prova.

L’IVA di legge non è inclusa nei nostri prezzi; essa verrà indicata separatamente in fattura nell’ammontare previsto dalla legge al giorno dell’emissione della fattura. Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono per sistema per tende, pezzo, coppia o metro, in euro.

L’eventuale sconto per pagamento anticipato richiede uno specifico accordo scritto.

Salvo diversa indicazione risultante dalla conferma d’ordine, il prezzo d’acquisto è dovuto al netto (senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardo nel pagamento da parte del committente, siamo autorizzati a richiedere interessi di mora pari all’8% oltre il tasso base di riferimento. Qualora siamo in grado di dimostrare un danno da mora superiore, siamo autorizzati a farlo valere.

Il committente ha diritto di compensazione solo se i suoi controcrediti sono stati accertati con decisione passata in giudicato, non sono contestati oppure sono stati da noi riconosciuti. Solo alle medesime condizioni il committente ha anche diritto di ritenzione.

  • 4 Termine di consegna / Ritardo nella consegna / Impedimenti alla consegna / Impossibilità

L’inizio del termine di consegna da noi indicato presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche.

Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone inoltre l’adempimento tempestivo e corretto degli obblighi del committente. Resta riservata l’eccezione di contratto non adempiuto.

Qualora il committente sia in mora nell’accettazione o violi altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese eventuali spese aggiuntive. Restano impregiudicate ulteriori pretese.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3, il rischio di perimento o deterioramento accidentale della merce passa al committente nel momento in cui questi incorra nella mora di accettazione o nella mora del debitore.

Se siamo in ritardo o se il nostro obbligo di prestazione è escluso per impossibilità ai sensi del § 275 comma 1 BGB, oppure possiamo rifiutare la prestazione ai sensi del § 275 commi 2 e 3 BGB, rispondiamo esclusivamente secondo quanto previsto dal § 7 delle presenti condizioni di vendita. Inoltre, nei casi di semplice negligenza si applica una limitazione forfettaria della responsabilità pari allo 0,5% per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore della parte della consegna che, a causa del ritardo, non possa essere utilizzata o non possa essere utilizzata conformemente al contratto.

La limitazione forfettaria della responsabilità di cui al comma 5 non si applica ai contratti a termine fisso ai sensi del § 286 comma 2 n. 4 BGB o del § 376 HGB.

Resta riservata la corretta e puntuale ricezione delle forniture da parte dei nostri subfornitori.

In casi di forza maggiore e di altri impedimenti alla prestazione non prevedibili e non imputabili a noi – tra cui anche conflitti di lavoro, carenza di materie prime, interruzioni dell’attività, ostacoli al trasporto, provvedimenti amministrativi – anche presso i nostri fornitori a monte, siamo autorizzati a posticipare la consegna per la durata dell’impedimento. Se, a causa del disservizio, il termine di consegna concordato viene superato di oltre otto settimane, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto. Informeremo tempestivamente il committente della mancata disponibilità o della disponibilità non puntuale dell’oggetto della fornitura e, in caso di nostro recesso, rimborseremo immediatamente l’eventuale controprestazione già corrisposta dal committente.

  • 5 Trasferimento del rischio – Costi di imballaggio

Salvo diversa indicazione risultante dalla conferma d’ordine, è concordata la consegna “franco fabbrica”.

Gli imballaggi di trasporto e tutti gli altri imballaggi ai sensi della normativa sugli imballaggi non vengono ritirati; sono escluse le palette. Il committente è tenuto a provvedere allo smaltimento dell’imballaggio a proprie spese.

Se il committente lo desidera, provvederemo a coprire la consegna con un’assicurazione sul trasporto; i relativi costi saranno a carico del committente.

  • 6 Garanzia per vizi

I diritti del committente per vizi presuppongono che egli abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di ispezione e contestazione ai sensi del § 377 HGB.

Qualora sussista un vizio della merce imputabile a noi, abbiamo facoltà, a nostra scelta, di eliminare il vizio oppure di effettuare una fornitura sostitutiva. In caso di eliminazione del vizio, siamo tenuti a sostenere tutte le spese necessarie ai fini dell’eliminazione del vizio, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, nella misura in cui tali costi non aumentino per il fatto che la merce è stata trasferita in un luogo diverso da quello di adempimento.

Se non siamo disposti o in grado di eliminare il vizio / effettuare la fornitura sostitutiva, in particolare qualora tale attività subisca ritardi oltre termini ragionevoli per cause a noi imputabili oppure fallisca in altro modo, il committente può, se del caso, far valere gli ulteriori rimedi previsti dalla legge in materia di vizi (recesso, riduzione del prezzo, esecuzione in danno, risarcimento del danno o rimborso delle spese inutilmente sostenute). Le pretese risarcitorie sussistono solo nei limiti di quanto previsto dalla seguente disciplina sulla responsabilità complessiva nelle presenti condizioni.

  • 7 Responsabilità complessiva

Rispondiamo per danni esclusivamente in base alle seguenti disposizioni:

Rispondiamo secondo le disposizioni di legge qualora il committente faccia valere richieste di risarcimento danni fondate su dolo o colpa grave, inclusi dolo o colpa grave dei nostri rappresentanti o ausiliari. Qualora non ci venga imputata una violazione contrattuale dolosa o gravemente colposa, la responsabilità per danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificabile.

Rispondiamo secondo le disposizioni di legge qualora violiamo colpevolmente un’obbligazione contrattuale essenziale; in tal caso, tuttavia, la responsabilità per danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificabile.

Nella misura in cui al committente spetti una pretesa di risarcimento danni in luogo della prestazione, la nostra responsabilità è limitata, anche nell’ambito del comma 3, al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificabile.

Resta impregiudicata la responsabilità per lesione colposa della vita, dell’integrità fisica o della salute; ciò vale anche per la responsabilità inderogabile ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto nonché per la responsabilità nell’ambito di una garanzia.

Le suddette limitazioni di responsabilità si applicano anche nel caso in cui il committente, in luogo di una richiesta di risarcimento danni in luogo della prestazione, chieda il rimborso di spese inutilmente sostenute.

Nella misura in cui la nostra responsabilità per danni sia esclusa o limitata, ciò vale anche con riguardo alla responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

  • 8 Prescrizione

Le pretese del committente per vizi relative alla fornitura di beni nuovi si prescrivono in un anno, e in sei mesi per la fornitura di beni usati, in ciascun caso a decorrere dalla consegna. Sono esclusi da tale disposizione i diritti ai sensi dei §§ 438 I n. 1 e 2, 634a I n. 2 BGB.

Le altre pretese contrattuali del committente per violazione di obblighi si prescrivono in un anno a decorrere dall’inizio legale della prescrizione.

Restano impregiudicati i termini di prescrizione previsti dalla legge nei seguenti casi:

  • per danni derivanti da lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute;
  • per altri danni fondati su violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari;
  • per il diritto del committente di sciogliersi dal contratto in caso di violazione di obblighi a noi imputabile, non consistente in un vizio della cosa venduta o dell’opera;
  • per pretese fondate sull’occultamento doloso di un vizio o su una garanzia di qualità ai sensi del § 444 o del § 639 BGB;
  • in caso di regresso nella catena di fornitura ai sensi dei §§ 478, 479 BGB.
  • 9 Riserva di proprietà

Ci riserviamo la proprietà della merce fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal contratto di fornitura. Tale riserva di proprietà si estende inoltre nella misura in cui noi o una nostra società controllata, sorella o capogruppo vantiamo crediti aperti nei confronti del committente. Qualora il committente sia in mora nei nostri confronti oppure nei confronti di una nostra società sorella, controllata o capogruppo, o qualora veniamo a conoscenza di informazioni attendibili che facciano temere un pregiudizio alla realizzabilità del credito aperto, siamo autorizzati a vietare la rivendita o l’ulteriore lavorazione della merce fornita e a riprenderla o ritirarla, entrando eventualmente anche nei locali del cliente. La ripresa della merce da parte nostra non costituisce recesso dal contratto, salvo nostra espressa dichiarazione scritta in tal senso. Il pignoramento della merce da parte nostra costituisce sempre recesso dal contratto. Dopo la ripresa della merce siamo autorizzati a realizzarla; il ricavato della vendita deve essere imputato alle passività del committente, detratte adeguate spese di realizzo.

Il committente è tenuto a trattare con cura la merce; in particolare è tenuto ad assicurarla a proprie spese per il valore a nuovo contro incendio, acqua e furto, nonché a conservarla protetta dall’umidità e a temperature adeguate.

In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il committente è tenuto a darcene immediata comunicazione scritta, affinché possiamo promuovere azione ai sensi del § 771 ZPO. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione ai sensi del § 771 ZPO, il committente risponde della perdita da noi subita.

Il committente è revocabilmente autorizzato a trasformare o rivendere la merce nel corso della normale attività commerciale, a condizione che abbia concordato con i suoi clienti una riserva di proprietà e che i crediti derivanti dalla rivendita vengano trasferiti a noi. Egli ci cede sin d’ora tutti i crediti derivanti dalla rivendita verso i propri clienti o terzi per un importo pari al valore finale di fattura (IVA inclusa), indipendentemente dal fatto che la merce sia stata rivenduta senza lavorazione o dopo lavorazione. Il committente resta autorizzato all’incasso di tali crediti anche dopo la cessione, fintanto che non revochiamo tale autorizzazione. Resta impregiudicato il nostro diritto di riscuotere direttamente il credito. Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il committente adempia ai propri obblighi di pagamento con i ricavi incassati, non sia in mora nei pagamenti e, in particolare, non abbia presentato domanda di apertura di una procedura concorsuale o non abbia sospeso i pagamenti. In tal caso, il committente è tenuto a comunicarci immediatamente i crediti ceduti e i relativi debitori, a fornirci tutte le informazioni necessarie per l’incasso, a consegnarci la relativa documentazione e a comunicare la cessione al terzo debitore. Il committente non è in alcun caso autorizzato a cedere ulteriormente il credito; ciò vale anche per operazioni di factoring, che non gli sono consentite nemmeno in virtù della nostra autorizzazione all’incasso.

La lavorazione o trasformazione della merce da parte del committente viene sempre effettuata per nostro conto. Se la merce viene lavorata con altri beni che non ci appartengono, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della merce rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione. Per la cosa risultante dalla lavorazione valgono per il resto le stesse disposizioni previste per la merce fornita con riserva di proprietà.

Se la merce viene mescolata inseparabilmente con altri beni che non ci appartengono, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della merce rispetto agli altri beni mescolati al momento della mescolanza. Se la mescolanza avviene in modo tale che la cosa del committente debba essere considerata come cosa principale, si intende concordato che il committente ci trasferisce proporzionalmente la comproprietà. Il committente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così sorta.

Il committente ci cede altresì, a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti, i crediti che sorgono nei confronti di terzi a seguito dell’unione della merce con un immobile.

Ci impegniamo a svincolare, su richiesta del committente, le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore delle nostre garanzie superi di oltre il 20% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

  • 10 Differenze di colore, indicazioni costruttive
  1. Una grande parte dei nostri articoli in ottone e alluminio è rivestita con una speciale vernice ad alta resistenza. Tale verniciatura viene cotta a una temperatura di circa 140 °C, al fine di proteggere in modo durevole articoli di alta qualità. Nelle finiture superficiali sono possibili lievi differenze cromatiche dovute a diverse composizioni del materiale legate alla produzione (lotti). Nel caso del ferro battuto, tali differenze sono dovute alla patinatura artigianale. Tali differenze sono conformi al contratto e non danno luogo a diritti di garanzia o responsabilità.

Le eventuali indicazioni di montaggio o costruttive da noi fornite o apposte sulla merce costituiscono esclusivamente raccomandazioni. Il committente o utilizzatore è tenuto a verificare autonomamente, tenendo conto di tutte le condizioni individuali, l’assemblaggio e il montaggio dei nostri prodotti in combinazione con altri materiali, in particolare in caso di utilizzo di tessuti per tende pesanti o di supporti con maggior distanza dalla parete, casi nei quali si raccomanda espressamente l’impiego di supporti supplementari. Non rispondiamo dei danni derivanti da un montaggio improprio.

  • 11 Resi

Decidiamo caso per caso se accettare resi che non riguardino diritti di garanzia del committente, ma che siano ad esempio dovuti a ordini errati. Non sussiste alcun obbligo in tal senso. Presupposto è che il reso della merce sia stato previamente concordato con noi e che la merce non presenti danni e si trovi nell’imballo originale. Se riprendiamo la merce, addebitiamo in ogni singolo caso un forfait di gestione pari al 30% del valore netto della merce. Tale forfait verrà detratto dall’accredito da emettere.

  • 12 Operazioni in triangolazione

I costi amministrativi, di handling e di spedizione sono calcolati in modo molto contenuto nei nostri prezzi, per cui non comprendono l’onere relativo a spedizioni dirette a terzi o operazioni neutrali. Per questo motivo, per operazioni di piccolo importo (ossia ordini con valore netto fino a 500,00 euro) addebitiamo un supplemento forfettario di gestione pari al 25% del valore netto della merce ordinata, oltre IVA. Ciò vale sia nel caso in cui già nell’ordine sia prevista la spedizione a un terzo, sia nel caso in cui il committente ci istruisca, dopo la conferma d’ordine, ad effettuare una spedizione diretta o un’operazione neutrale. In quest’ultimo caso non siamo obbligati a farlo. In ogni caso, per gli affari di piccolo importo si applica il relativo addebito di gestione.

  • 13 Foro competente – Luogo di adempimento

Qualora il committente sia commerciante ai sensi di legge, il foro competente è la nostra sede commerciale di Neuenrade; siamo tuttavia autorizzati ad agire anche presso il foro generale del committente.

Salvo diversa indicazione risultante dalla conferma d’ordine, il luogo di adempimento è la nostra sede commerciale.

Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l’applicazione della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni.

Avvertenza ai sensi del § 33 BDSG: i dati del committente vengono trattati elettronicamente.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Condizioni di acquisto della società H. Büsche GmbH & Co. KG (versione 06/2018)

Tutti gli acquisti sono effettuati, salvo diversi accordi scritti stipulati nel singolo caso, esclusivamente alle seguenti condizioni:

  • 1 Ambito generale di applicazione

Le nostre condizioni di acquisto si applicano in via esclusiva; non riconosciamo condizioni del fornitore contrastanti o divergenti rispetto alle nostre condizioni di acquisto, salvo che ne abbiamo espressamente accettato per iscritto l’applicazione. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche qualora, pur conoscendo condizioni del fornitore contrastanti o divergenti, accettiamo senza riserve la fornitura del fornitore.

Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell’esecuzione del presente contratto devono essere riportati per iscritto nel presente contratto.

Le nostre condizioni di acquisto si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 310 comma 4 BGB. Esse si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali con il fornitore.

  • 2 Offerta – Documentazione di offerta

Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine entro un termine di 2 settimane.

Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su immagini, disegni, calcoli e altra documentazione; tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine e, una volta evaso l’ordine, devono esserci restituiti spontaneamente. Nei confronti di terzi devono essere mantenuti riservati; si applica inoltre in via integrativa la disciplina di cui al § 9 comma (2).

  • 3 Prezzi e condizioni di pagamento

Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo comprende la consegna franco domicilio, incluso l’imballaggio. La restituzione dell’imballaggio richiede un accordo specifico.

Possiamo elaborare le fatture solo se esse riportano il numero d’ordine indicato nel nostro ordine, conformemente alle relative prescrizioni. Inoltre, tutte le fatture devono contenere le indicazioni obbligatorie previste dalla legge che ci consentono la detrazione dell’IVA a monte, in particolare nome e indirizzo completi del fornitore e del destinatario della prestazione, numero fiscale o partita IVA del fornitore, data di emissione, numero progressivo della fattura, natura, entità e momento della consegna o prestazione, corrispettivo, eventuali riduzioni concordate del corrispettivo (ad es. sconti), importo dell’imposta, aliquota applicabile o indicazione in caso di esenzione. Per tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo risponde il fornitore, salvo che dimostri di non esserne responsabile.

Salvo diverso accordo scritto, paghiamo il prezzo d’acquisto entro 14 giorni, decorrenti dalla consegna e dal ricevimento della fattura, con uno sconto del 4%, oppure entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al netto.

Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nei limiti previsti dalla legge.

  • 4 Termine di consegna

Il termine di consegna indicato nell’ordine è vincolante.

Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora intervengano o divengano a lui riconoscibili circostanze dalle quali risulti che il termine di consegna pattuito non può essere rispettato.

In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. Inoltre, siamo autorizzati a richiedere un danno da mora forfettario pari all’1% del valore della fornitura per ogni settimana completa, fino a un massimo del 10%; restano impregiudicate ulteriori pretese di legge. Il fornitore ha il diritto di dimostrare che, a causa del ritardo, non si è verificato alcun danno o un danno sensibilmente inferiore.

  • 5 Trasferimento del rischio – Documenti

Salvo diverso accordo scritto, la consegna deve avvenire franco domicilio.

Il fornitore è tenuto a indicare con precisione il nostro numero d’ordine su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna; in caso contrario, eventuali ritardi nella gestione non saranno imputabili a noi.

  • 6 Garanzia per vizi

Siamo tenuti a verificare la merce entro un termine ragionevole con riferimento a eventuali scostamenti qualitativi e quantitativi; la contestazione si considera in ogni caso tempestiva se perviene al fornitore entro 7 giorni lavorativi dall’arrivo della merce oppure, in caso di vizi occulti, dalla loro scoperta.

Ci spettano integralmente i diritti di garanzia previsti dalla legge; in ogni caso siamo autorizzati, a nostra scelta, a richiedere al fornitore l’eliminazione del vizio oppure la fornitura di una nuova cosa. Resta espressamente riservato il diritto al risarcimento del danno, in particolare al risarcimento del danno in luogo della prestazione.

Siamo autorizzati a procedere direttamente, a spese del fornitore, all’eliminazione del vizio se vi è pericolo nel ritardo o particolare urgenza.

  • 7 Responsabilità da prodotto – Manleva – Copertura assicurativa

Nella misura in cui il fornitore sia responsabile di un danno da prodotto, egli è tenuto a manlevarci, a prima richiesta, da pretese risarcitorie di terzi, qualora la causa ricada nel suo ambito di controllo e organizzazione ed egli sia responsabile verso l’esterno.

Nell’ambito della sua responsabilità per casi di danno ai sensi del comma (1), il fornitore è altresì tenuto a rimborsare eventuali spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB nonché dei §§ 830, 840, 426 BGB che derivino da o in connessione con una campagna di richiamo da noi effettuata. Informeremo il fornitore, nei limiti del possibile e del ragionevole, in merito al contenuto e all’entità delle misure di richiamo da adottare, dandogli la possibilità di prendere posizione. Restano impregiudicate ulteriori pretese di legge.

Il fornitore si impegna a mantenere una polizza di responsabilità civile per prodotti con massimale di € 2,5 milioni per danni a persone / danni materiali complessivamente; restano impregiudicate eventuali ulteriori pretese risarcitorie a noi spettanti.

  • 8 Diritti di proprietà industriale e intellettuale

Il fornitore garantisce che, in relazione alla sua fornitura, non vengano violati diritti di terzi.

Qualora un terzo faccia valere pretese nei nostri confronti a tale riguardo, il fornitore è tenuto a manlevarci da tali pretese a prima richiesta scritta; non siamo autorizzati a concludere con il terzo alcun accordo, in particolare transazioni, senza il consenso del fornitore.

L’obbligo di manleva del fornitore si estende a tutte le spese che ci derivano necessariamente da o in connessione con l’azione di un terzo.

Il termine di prescrizione è di dieci anni, a decorrere dalla conclusione del contratto.

  • 9 Riserva di proprietà – Riservatezza

La proprietà degli oggetti forniti si trasferisce a noi, con la consegna, in modo pieno e libero da vincoli. Tuttavia viene accettata una semplice riserva di proprietà contenuta nelle condizioni generali del fornitore.

Il fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservati tutte le immagini, i disegni, i calcoli, gli altri documenti e le informazioni ricevuti. Essi possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. L’obbligo di riservatezza permane anche dopo l’esecuzione del presente contratto; esso si estingue nella misura in cui e non appena il know-how produttivo contenuto nelle immagini, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti forniti divenga di pubblico dominio.

  • 10 Foro competente – Luogo di adempimento

Qualora il fornitore sia commerciante ai sensi di legge, il foro competente è la nostra sede commerciale di Neuenrade; siamo tuttavia autorizzati ad agire anche presso il foro generale del fornitore.

Salvo diversa indicazione risultante dall’ordine, il luogo di adempimento è la nostra sede commerciale.

Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l’applicazione della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni.

Avvertenza ai sensi del § 33 BDSG: i dati del fornitore vengono trattati elettronicamente.

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